SUPERBONUS 110% – Analisi di finanziabilità e strumenti finanziari a supporto
Siamo sempre più convinti che il SUPERBONUS 110 è anche un’operazione finanziaria e non solo una ristrutturazione o una riqualificazione energetica e, se non gestisci anche questa variabile, il rischio che il SUPERBONUS 110 rimanga una mera utopia è molto alto.
L’esperienza maturata sul campo ci ha convinti fin dall’analisi di fattibilità iniziale ad effettuare anche valutazioni di carattere ECONOMICO, oltre ovviamente alle già citate VALUTAZIONI URBANISTICHE e TECNICHE (2 CLASSI – INTERVENTI TRAINANTI E TRAINATI): è quindi importante conoscere il costo complessivo, i massimali e l’eventuale importo a carico del committente).
Risulta fondamentale già nella prima fase dell’intero processo entrare nel merito di:
- CHI PAGA e COME?
- Il committente è FINANZIABILE? specie se l’opzione scelta è cessione del credito e contemporanea richiesta di finanziamento ponte con l’istituto di credito
- Sapere come l’istituto di credito valuta a livello di delibera la concessione di quel finanziamento ponte.
Attenzione che il rischio di “fare i conti senza l’oste” è davvero enorme in questo contesto.
Al riguardo mi sento di fare alcune valutazioni e considerazioni. Quasi tutte le banche tramite i loro partner tecnici (Deloitte – PWC – KPMG – EY) fanno una pre-analisi e una valutazione tecnica; successivamente la palla passa ai funzionari della banca, che valutano il tutto sotto il punto di vista della finanziabilità e della sostenibilità del credito al committente.
Al riguardo, se l’intenzione del committente è quella di accedere al finanziamento ponte, appena in possesso di un documento che ipotizzi un importo di massima dell’intervento, è consigliabile fare un passaggio presso il vostro istituto di credito e cominciare a ragionare sulla finanziabilità o meno in riferimento al “bridge” col vostro referente bancario.
In caso di sola cessione e pagamento a credito maturato sul cassetto fiscale della banca, la verifica/delibera sarà effettivamente “light”: la banca, una volta acquisito parere favorevole dai propri Advisor tecnici, sottoporrà al cliente un accordo vincolante di acquisto del credito sottoposto a condizione sospensiva.
La questione si complica nel caso di anticipo di questo credito.
Le forme tecniche presso i vari istituti possono essere eterogenee: quello che è comune a tutti sono le logiche di finanziabilità.
Al di là delle dichiarazioni iniziali di tutti gli istituti di credito, in cui dichiaravano di finanziare senza grosse analisi in quanto l’esposizione sarebbe stata garantita dal credito fiscale, nei fatti ad oggi possiamo dire che mai è così.
Il finanziamento, seppur di brevissimo periodo (6 – 9 mesi) e per lo più “garantito” dalla cessione del credito da parte del cliente, segue un iter deliberativo ordinario.
Il credito viene pensato a “1” come garanzia ma nei fatti è come se non esistesse, in quanto, per vari motivi che non sto ad elencare, potrebbe anche non materializzarsi. E se la banca ha già anticipato un importo al committente ed il credito non si materializza?
È per questo che l’istituto del credito entrerà nel merito della sostenibilità finanziaria dei flussi come se l’importo erogato dovesse essere rifinanziato con un finanziamento chirografario di almeno 60 mesi.
Alla luce di questo, è fondamentale fin dalla fattibilità iniziale valutare la finanziabilità del soggetto.
Noi valutiamo questa fattibilità tramite la redazione di un report di finanziabilità che prende in esame la situazione reddituale e patrimoniale del committente (asset mobiliare ed immobiliare), gli impegni economici ed i finanziamenti in essere, l’analisi alle banche dati CRIF e Banca d’Italia.